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Messaggio
#1
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Boss GBA/NDS ![]() Gruppo: Membri Messaggi: 542 Iscritto il: Sat 21 October 2006 - 22:22 Utente Nr.: 14.074 Feedback: 1 (100%) ![]() |
Sapete di quei spot TV firmati Presidenza della Repubblica o Presidenza del Consiglio dei Ministri ?
Bene, proprio eri sera sul tardi ne ho visto uno che riassumeva in pratica quanto spesso ho scritto su queso Forum, ovvero: La garanzia per le merci vendute in Italia (ma la direttiva è Europea) è valida per 2 anni. Necessario conservare lo scontrino (appro, quelli su carta termica conviene fotocopiarli ...) ed inoltre, a fine spot dicono : per far valere la garanzia, basta riportarre il prodotto al VENDITORE !! ![]() Infatti il succo della legge è che il nostro contratto di vendita/acquisto lo facciamo con il negoziante, l'acquirente ha il diritto di non voler saperne nulla circa il produttore ) E qui aggiungo io per esperienza personale: se il venditore è online (e qui ci rientra pure DIVINEO...) sarà sua premura ritirare il prodotto a sue spese. Credetemi, io non ho messo in mezzo nessun avvovato, ho solo scritto una raccomandata AR (di cui vi ho postato la lettera-tipo) e quando hanno capito che ero straconvinto anche ad andare per vie legali, essendo la causa già vinta, hanno ceduto. Ed hanno ceduto in più fasi , ovvero prima ritirando per 4 volte il prodotto tramire corriere a loro spese (unico mio onere era adare sul sito della TNT e prenotare il ritiro) e poi, quando hanno visto che gli conveniva sostituirmi il prodotto con un'altro, l'hanno fatto (ma se le spedizioni le avesse pagate il sottoscritto, col cavolo che cedeveno, avrei ancora un router guasto e pagato almeno 20x4=80euri in spedizione !!) ![]() Ciauzz p.s. : ora mi è venuto diciamo così un dubbio : e il mercato delle automobili ? In teoria dovrebbe valere la stessa cosa ! (se ho tempo mi informo, nel frattempo sgrat sgrat...) |
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Messaggio
#2
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![]() Boss GBA/NDS ![]() Gruppo: Membri Messaggi: 453 Iscritto il: Wed 14 June 2006 - 01:25 Da: Napoli Utente Nr.: 11.758 Feedback: 5 (100%) ![]() |
Abbi pazienza, ma tra le vari abrogazioni io la 24 non la vedo:
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; ![]() c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»; f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall'articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, con riferimento alle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138; g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili; h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo; l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi; n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori; o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti; p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; r) commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile; t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori; ![]() c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori; d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. E poi se non sbaglio, essendo il decreto italiano soltanto una, per così dire, "accettazione" della legge europea, se questa non viene abrogata lo stato italiano, facendo parte dell'europa appunto, non può abrogarlo per i fatti suoi. Poi magari avrai ragione tu, per carità, ma sono abbastanza sicuro di quello che dico, sempre pronto comunque a ricredermi se dovessi avere torto. Edit come non detto, letto ora s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater , e allora quali articoli si dovrebbero applicare in questo caso? -------------------- In questa vita ci mostrano soltanto i trailer. (Philip K. Dick)
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Messaggio
#3
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![]() Chan 2.0 ![]() Gruppo: Veterani Messaggi: 10.883 Iscritto il: Fri 4 February 2005 - 16:07 Da: Sciacca Utente Nr.: 3.859 Feedback: 30 (100%) ![]() viewtiful.vega ![]() |
Abbi pazienza, ma tra le vari abrogazioni io la 24 non la vedo: 1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile; e' questa la parte che ci interessa, come ti dicevo prima... articoli del cc abrogati, ora si fa riferimento a quel malefico codice del consumo che tutela soprattutto le vendite a "distanza" e su internet... Si fa riferimento proprio al codice del consumo, il famigerato D.Lgs 6 sett. 2005 n.206. Questo codice contiene nella PARTE IV al TITOLO III le norme che ci interessano. il capo I recita per l'appunto "della vendita dei beni al consumo" .. quindi e' qui che dobbiamo fare riferimento da ora in poi, ma come detto mi riservo di studiarmelo per bene e mandare qualche email minatoria alla nintendo... -------------------- |
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Messaggio
#4
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![]() Boss GBA/NDS ![]() Gruppo: Membri Messaggi: 453 Iscritto il: Wed 14 June 2006 - 01:25 Da: Napoli Utente Nr.: 11.758 Feedback: 5 (100%) ![]() |
e' questa la parte che ci interessa, come ti dicevo prima... articoli del cc abrogati, ora si fa riferimento a quel malefico codice del consumo che tutela soprattutto le vendite a "distanza" e su internet... Si fa riferimento proprio al codice del consumo, il famigerato D.Lgs 6 sett. 2005 n.206 ... TROVATO ![]() ![]() Art. 130. Diritti del consumatore 1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; ![]() c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; ![]() c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; ![]() 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. Art. 132. Termini 1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. 2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. 4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Sempre due anni sono, sempre è il venditore che ne risponde comunque, poco cambia. -------------------- In questa vita ci mostrano soltanto i trailer. (Philip K. Dick)
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