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Messaggio
#1
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Boss GBA/NDS ![]() Gruppo: Membri Messaggi: 542 Iscritto il: Sat 21 October 2006 - 22:22 Utente Nr.: 14.074 Feedback: 1 (100%) ![]() |
Sapete di quei spot TV firmati Presidenza della Repubblica o Presidenza del Consiglio dei Ministri ?
Bene, proprio eri sera sul tardi ne ho visto uno che riassumeva in pratica quanto spesso ho scritto su queso Forum, ovvero: La garanzia per le merci vendute in Italia (ma la direttiva è Europea) è valida per 2 anni. Necessario conservare lo scontrino (appro, quelli su carta termica conviene fotocopiarli ...) ed inoltre, a fine spot dicono : per far valere la garanzia, basta riportarre il prodotto al VENDITORE !! ![]() Infatti il succo della legge è che il nostro contratto di vendita/acquisto lo facciamo con il negoziante, l'acquirente ha il diritto di non voler saperne nulla circa il produttore ) E qui aggiungo io per esperienza personale: se il venditore è online (e qui ci rientra pure DIVINEO...) sarà sua premura ritirare il prodotto a sue spese. Credetemi, io non ho messo in mezzo nessun avvovato, ho solo scritto una raccomandata AR (di cui vi ho postato la lettera-tipo) e quando hanno capito che ero straconvinto anche ad andare per vie legali, essendo la causa già vinta, hanno ceduto. Ed hanno ceduto in più fasi , ovvero prima ritirando per 4 volte il prodotto tramire corriere a loro spese (unico mio onere era adare sul sito della TNT e prenotare il ritiro) e poi, quando hanno visto che gli conveniva sostituirmi il prodotto con un'altro, l'hanno fatto (ma se le spedizioni le avesse pagate il sottoscritto, col cavolo che cedeveno, avrei ancora un router guasto e pagato almeno 20x4=80euri in spedizione !!) ![]() Ciauzz p.s. : ora mi è venuto diciamo così un dubbio : e il mercato delle automobili ? In teoria dovrebbe valere la stessa cosa ! (se ho tempo mi informo, nel frattempo sgrat sgrat...) |
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Messaggio
#2
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![]() Boss GBA/NDS ![]() Gruppo: Membri Messaggi: 453 Iscritto il: Wed 14 June 2006 - 01:25 Da: Napoli Utente Nr.: 11.758 Feedback: 5 (100%) ![]() |
Abbi pazienza, ma tra le vari abrogazioni io la 24 non la vedo:
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; ![]() c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»; f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall'articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, con riferimento alle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138; g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili; h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo; l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi; n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori; o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti; p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; r) commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile; t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori; ![]() c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori; d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. E poi se non sbaglio, essendo il decreto italiano soltanto una, per così dire, "accettazione" della legge europea, se questa non viene abrogata lo stato italiano, facendo parte dell'europa appunto, non può abrogarlo per i fatti suoi. Poi magari avrai ragione tu, per carità, ma sono abbastanza sicuro di quello che dico, sempre pronto comunque a ricredermi se dovessi avere torto. Edit come non detto, letto ora s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater , e allora quali articoli si dovrebbero applicare in questo caso? -------------------- In questa vita ci mostrano soltanto i trailer. (Philip K. Dick)
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Messaggio
#3
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![]() Chan 2.0 ![]() Gruppo: Veterani Messaggi: 10.883 Iscritto il: Fri 4 February 2005 - 16:07 Da: Sciacca Utente Nr.: 3.859 Feedback: 30 (100%) ![]() viewtiful.vega ![]() |
Abbi pazienza, ma tra le vari abrogazioni io la 24 non la vedo: 1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile; e' questa la parte che ci interessa, come ti dicevo prima... articoli del cc abrogati, ora si fa riferimento a quel malefico codice del consumo che tutela soprattutto le vendite a "distanza" e su internet... Si fa riferimento proprio al codice del consumo, il famigerato D.Lgs 6 sett. 2005 n.206. Questo codice contiene nella PARTE IV al TITOLO III le norme che ci interessano. il capo I recita per l'appunto "della vendita dei beni al consumo" .. quindi e' qui che dobbiamo fare riferimento da ora in poi, ma come detto mi riservo di studiarmelo per bene e mandare qualche email minatoria alla nintendo... -------------------- |
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