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Messaggio
#1
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Boss GBA/NDS ![]() Gruppo: Membri Messaggi: 542 Iscritto il: Sat 21 October 2006 - 22:22 Utente Nr.: 14.074 Feedback: 1 (100%) ![]() |
Sapete di quei spot TV firmati Presidenza della Repubblica o Presidenza del Consiglio dei Ministri ?
Bene, proprio eri sera sul tardi ne ho visto uno che riassumeva in pratica quanto spesso ho scritto su queso Forum, ovvero: La garanzia per le merci vendute in Italia (ma la direttiva è Europea) è valida per 2 anni. Necessario conservare lo scontrino (appro, quelli su carta termica conviene fotocopiarli ...) ed inoltre, a fine spot dicono : per far valere la garanzia, basta riportarre il prodotto al VENDITORE !! ![]() Infatti il succo della legge è che il nostro contratto di vendita/acquisto lo facciamo con il negoziante, l'acquirente ha il diritto di non voler saperne nulla circa il produttore ) E qui aggiungo io per esperienza personale: se il venditore è online (e qui ci rientra pure DIVINEO...) sarà sua premura ritirare il prodotto a sue spese. Credetemi, io non ho messo in mezzo nessun avvovato, ho solo scritto una raccomandata AR (di cui vi ho postato la lettera-tipo) e quando hanno capito che ero straconvinto anche ad andare per vie legali, essendo la causa già vinta, hanno ceduto. Ed hanno ceduto in più fasi , ovvero prima ritirando per 4 volte il prodotto tramire corriere a loro spese (unico mio onere era adare sul sito della TNT e prenotare il ritiro) e poi, quando hanno visto che gli conveniva sostituirmi il prodotto con un'altro, l'hanno fatto (ma se le spedizioni le avesse pagate il sottoscritto, col cavolo che cedeveno, avrei ancora un router guasto e pagato almeno 20x4=80euri in spedizione !!) ![]() Ciauzz p.s. : ora mi è venuto diciamo così un dubbio : e il mercato delle automobili ? In teoria dovrebbe valere la stessa cosa ! (se ho tempo mi informo, nel frattempo sgrat sgrat...) |
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Messaggio
#2
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![]() Boss GBA/NDS ![]() Gruppo: Membri Messaggi: 449 Iscritto il: Wed 30 August 2006 - 09:22 Da: Seregno (MI) Utente Nr.: 13.081 Feedback: 5 (100%) ![]() |
E' tutto vero, nel caso che l'acquirente si avvalga della garanzia o del diritto di recesso è il VENDITORE che si deve accollare tutte le spese accessorie (quindi spedizione, sostituzione, ecc.), non l'acquirente. Non mi ricordo esattamente dove e come era codificata (devo andare a cercare sul manuale di diritto commerciale), però in estrema sintesi il succo è quello...
A tanti venditori però conviene fare finta che questa regola non esista... -------------------- |
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#3
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Boss GBA/NDS ![]() Gruppo: Membri Messaggi: 542 Iscritto il: Sat 21 October 2006 - 22:22 Utente Nr.: 14.074 Feedback: 1 (100%) ![]() |
E' tutto vero, nel caso che l'acquirente si avvalga della garanzia o del diritto di recesso è il VENDITORE che si deve accollare tutte le spese accessorie (quindi spedizione, sostituzione, ecc.), non l'acquirente. Non mi ricordo esattamente dove e come era codificata (devo andare a cercare sul manuale di diritto commerciale), però in estrema sintesi il succo è quello... A tanti venditori però conviene fare finta che questa regola non esista... art. 130 D.Lgs. 206/05 Del resto è loro prerogativa far...ORECCHIE DA MERCANTE ! p.s. non me nen vogliano gli amici/estimatori di Divineo, ma continuare a scrivere sul sito "1 anno di garanzia ....." ![]() ari p.s. : mi rivolgo ai moderatori: non sarebbe opportuno bloccare questo 3D ? Non parlo per me, ma per i molti che si sentiranno dire ...bheee si rivolga all'assistenza della casa , oppure...bheee son passati 13 mesi ! |
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#4
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![]() Boss GBA/NDS ![]() Gruppo: Membri Messaggi: 449 Iscritto il: Wed 30 August 2006 - 09:22 Da: Seregno (MI) Utente Nr.: 13.081 Feedback: 5 (100%) ![]() |
art. 130 D.Lgs. 206/05 Del resto è loro prerogativa far...ORECCHIE DA MERCANTE ! p.s. non me nen vogliano gli amici/estimatori di Divineo, ma continuare a scrivere sul sito "1 anno di garanzia ....." :stralol: ari p.s. : mi rivolgo ai moderatori: non sarebbe opportuno bloccare questo 3D ? Non parlo per me, ma per i molti che si sentiranno dire ...bheee si rivolga all'assistenza della casa , oppure...bheee son passati 13 mesi ! Mi hai anticipato di un nanosecondo... Per chi non avesse voglia di fare una ricerca su google, qui l'articolo in tutta la sua interezza: CITAZIONE (art. 130 D.Lgs. 206/05) Art. 130.
Diritti del consumatore 1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a ) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b ) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. -------------------- |
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